- Sistemazione alloggiativa
Nellipotesi in cui essa viene fornita dal datore di lavoro (comma 3 art. 24) lo stesso dovrà dichiarare allo sportello unico per limmigrazione che il canone di locazione non supera il limite di 1/3 della retribuzione data al lavoratore e non sarà decurtato dalla stessa automaticamente.
- Lavoro stagionale pluriennale
Il nulla osta al lavoro pluriennale, per lingresso del lavoratore straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti (e non più due anni consecutivi) per prestare lavoro stagionale (comma 11), non conterrà più necessariamente una durata temporale annuale prefissata e corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente, ma riporterà lindicazione del periodo di validità che sarà espresso solo in mesi (fino ad un massimo di 9) per ciascun anno. La collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro.
- Conversione del permesso di soggiorno da stagionale a tempo determinato/indeterminato
La conversione può avvenire, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10) ed in presenza dei requisiti per lassunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Pertanto, con riferimento al settore agricolo, nel quale le prestazioni dei lavoratori stagionali sono effettuate a giornate e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale (tale dato è ricavabile suddividendo per 12 mensilità il n. di 156 giornate annue individuate quale limite massimo di giorni al fine del calcolo del reddito medio convenzionale utilizzato per la quantificazione dei contributi previdenziali dei lavoratori agricoli e coltivatori diretti, così come previsto nella tabella D della L. 233/1990).
- Casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale
La nuova norma individua al comma 12 ulteriori casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale, rispetto a quelli già contemplati dallart. 22, commi 5 bis e 5 ter, per violazioni commesse dal datore di lavoro nei riguardi di qualsiasi lavoratore dipendente dallimpresa. In proposito, fermi restando i controlli già effettuati dalle Direzioni territoriali del Lavoro in sede di emissione del parere di competenza nellambito del SUI, le stesse procederanno alle ulteriori verifiche di cui al comma 12 dellart. 24 limitatamente alle ipotesi di lavoro nero di cui alla lettera a) e al rispetto dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro o di impiego di cui alla lettera c), esclusivamente sulla base degli elementi desumibili delle banche dati in uso presso le medesime Direzioni.
Indennità al lavoratore per i casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale e del relativo permesso di soggiorno
Nellipotesi in cui si è proceduto a revocare il nulla osta al lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro (comma 12) e in quelle di revoca del permesso di soggiorno (comma 13), viene prevista la liquidazione, a favore del lavoratore, di unindennità (comma 14) la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo (ex art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015).
Quella prevista al comma 14 non deve ritenersi una sanzione quanto piuttosto un risarcimento del danno dovuto al lavoratore che, per responsabilità esclusiva e diretta del proprio datore di lavoro, si è visto revocare il nulla-osta (rapporto non necessariamente ancora instaurato) o il permesso di soggiorno stagionale, con limmediata conseguenza del venir meno tanto del rapporto di lavoro che della legittimità di presenza sul territorio nazionale. La commisurazione dellentità dellindennità dovuta è determinata sulla base della durata che avrebbe avuto il rapporto se regolarmente portato a termine e, per il settore agricolo, corrispondente alla retribuzione delle giornate indicate nel modello UNILAV, ovvero, alle giornate lavorative di calendario.
Il lavoratore stagionale potrà rivolgersi direttamente allautorità giudiziaria per il riconoscimento di tale indennità.