- Con decreto del ministro dellInterno, presso ciascuna Commissione territoriale, nel caso di eccezionale incremento delle domande, si potrà prevedere che le funzioni di presidente delle sezioni o di alcune di esse siano svolte in via esclusiva. Si è anche previsto che le Commissioni, e ciascuna delle sue sezioni, operino con indipendenza di giudizio e di valutazione.
- In fase di conversione in legge, sono state aggiunte al testo originario alcune nuove disposizioni: nel caso in cui il destinatario del provvedimento sia trasferito, si prevede che sia la Commissione del luogo di destinazione a decidere; inoltre lesame delle domande può essere svolto con lausilio di organismi ed enti di tutela dei diritti umani a livello internazionale.
- Per quel che riguarda la formazione dei componenti delle Commissioni, vengono previsti specifici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale; viene anche specificato che la formazione verrà fatta in collaborazione con lAlto commissariato per i rifugiati e con l'Easo, European asylum support office.
- Si prevede che sia la Commissione che il giudice possano, in caso di impugnazione, acquisire dufficio una serie di informazioni riguardanti sia la condizione del richiedente sia la situazione dello Stato di provenienza e, a fronte di questo potere, è stato stabilito il diritto dellinteressato ad avere accesso a tutte le informazioni sui lavori della Commissione, inclusi questi elementi di prova aggiuntivi. Lo svolgimento del colloquio potrà essere svolto anche alla presenza di un solo membro della Commissione e non di tutto il collegio.
- Vengono individuate una serie di ulteriori risorse per far fronte allaccoglienza dei richiedenti e alleccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale; in particolare, viene aumentato il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellasilo di circa 50 milioni di euro e queste nuove risorse sono destinate ad ampliare le strutture del sistema di protezione finalizzato allaccoglienza dei richiedenti asilo. Per fronteggiare lafflusso di migranti, viene anche creato un nuovo Fondo per il 2014 con uno stanziamento pari a 62,7 milioni di euro. La ripartizione di questo Fondo sarà stabilita con decreto del ministero dellInterno.
Il provvedimento convertito in legge introduce infine alcune norme di trasparenza che prevedono l'obbligo per il ministero dellInterno di inviare al Parlamento, alle Commissioni parlamentari, una relazione entro il 30 giugno sia sulla ripartizione del fondo che è stato creato con il provvedimento (obbligo che vale solo per il 2015), sia annualmente sullattività svolta e sul funzionamento del sistema di accoglienza (entro il 30 giugno). Tale resoconto dovrà contenere indicazioni sullutilizzazione delle risorse, con dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, allentità e allutilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate. Il periodo coperto da ogni dichiarazione è annuale; il primo rapporto che sarà realizzato entro il 30 giugno coprirà, invece, il periodo da novembre 2013 a dicembre 2014.
Viene prevista infine, a favore dei comuni siciliani interessati dalla pressione migratoria (Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani) lesclusione delle spese sostenute per lemergenza da quelle rilevanti ai fini del Patto di stabilità.